L’art. 4 “Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19” del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26-11-2021, ha apportato modifiche all'articolo 9-quater, comma 1, del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, aggiungendo la lettera “e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o Regionale”, tra i mezzi di trasporto cui è consentito l’accesso e l’utilizzo esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste all’art. 9, comma 2, del summenzionato DL 52-2021.
L’entrata in vigore del suddetto obbligo sarà a far data da lunedì 06/12/2021, valido fino alla cessazione dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/12/2021, salvo ulteriori proroghe. (* STATO DI EMERGENZA PROROGATO AL 31/03/2022 dal DL 221-2021)
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Al comma 3 dell’art. 9-quater, DL 52/2021 viene infine specificato che per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.
Pertanto si avvisa la Spettabile Clientela che da lunedì 06/12/2021, fino al 31/03/2022 (stato di emergenza prorogato a tale data dal DL 221-2021), salvo proroghe dello stato di emergenza: